Art. 18.
(Riconoscimento).

      1. Possono essere riconosciute, con funzioni distinte da quelle riservate agli Ordini professionali, libere associazioni di prestatori di attività professionali non regolamentate che agiscono nel rispetto del princìpio della libera concorrenza, al fine di garantire l'ottimale attuazione delle finalità indicate all'articolo 2.
      2. È istituito presso il Ministero della giustizia il Registro delle libere associazioni di cui al comma 1.
      3. Il riconoscimento è effettuato con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i Consigli nazionali degli Ordini professionali operanti nel medesimo campo di attività.
      4. Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio dell'attività professionale e all'uso del titolo da parte degli aderenti alle associazioni di cui al comma 1.
      5. È garantito il pluralismo associativo nell'ambito degli esercenti una medesima attività professionale.
      6. Il riconoscimento può essere revocato quando l'associazione non adempie alle funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto sociale.
      7. Al CNEL è attribuita la funzione di istruire le domande di riconoscimento e di verificarne la compatibilità con la legislazione vigente in materia, nonché di formulare il proprio parere, anche di opportunità, circa il riconoscimento.